(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, recante "Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale"; Visto in particolare l'art. 5, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2001, il quale dispone che con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e' disciplinata, tra l'altro, la costituzione e il funzionamento del Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale informatico dello sportello unico, cui partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle aziende per i servizi sanitari, ora aziende per l'assistenza sanitaria; Visto il regolamento per il portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., nel prosieguo denominato "il Regolamento", con particolare riferimento all'articolo 4, il quale stabilisce che il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale, di seguito denominato "il Gruppo tecnico regionale", e' costituito con decreto del Presidente della Regione ed e' composto da: a) il direttore centrale della Direzione centrale attivita' produttive, che lo presiede; b) il direttore centrale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme; c) il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali; d) il direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna; e) il direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici; f) il direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunita'; g) un rappresentante delle province e quattro rappresentanti dei comuni nominati dal Consiglio delle autonomie locali; h) un rappresentante delle aziende sanitarie designato dalla Direzione centrale della Regione competente in materia; i) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; j) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia; k) un rappresentante di Insiel S.p.A.; Atteso che l'art. 4 comma 9 del Regolamento pone eventuali oneri per la relativa partecipazione a carico dell'ente di appartenenza e pertanto non e' prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti del Gruppo tecnico regionale; Visto l'art. 4, comma 7, del Regolamento che stabilisce in quattro anni la durata del Gruppo tecnico regionale; Atteso che in data 26 ottobre 2015 scadra' l'attuale composizione del Gruppo tecnico regionale costituito con proprio decreto 27 ottobre 2011, n. 0257/Pres.; Ritenuto necessario modificare il rigido criterio sotteso all'attuale composizione del Gruppo tecnico, incentrato sull'organigramma istituzionale soggetto a possibili modificazioni, ancorandolo piuttosto alle materie che direttamente o indirettamente riguardano l'organizzazione e l'attivita' dello Sportello unico, in particolare modificando l'art. 4 del Regolamento; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 5, comma 5, della sopra citata legge regionale 3/2001; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del "Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale")"; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), ai sensi del quale il Presidente emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1886 di data 1° ottobre 2015; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0206/Pres. (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 "Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale")", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI